Gli Accessori di Sollevamento godono di una disciplina molto dettagliata nell’ambito della Direttiva Macchine. Come identificarli correttamente?

Rientrano tra le definizioni del Decreto Legislativo n.17 27/01/2010 (cd Direttiva Macchine) (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE) art.2, p.to 2, lett. d):

Gli «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento.

 Perché gli accessori di sollevamento dei carichi sono così importanti?

I rischi derivanti da un utilizzo non corretto degli accessori di sollevamento, possono provocare gravi incidenti e possono essere così sintetizzati:

-caduta dei carichi;

-uso improprio dell’attrezzatura di lavoro;

-perdita accidentale di stabilità del carico.

I principali problemi riscontrati sugli accessori di sollevamento durante le attività ispettive sono:

-la mancata esecuzione dei controlli e registrazione degli accessori di sollevamento;

-la qualifica degli operatori addetti all’esecuzione di tali controlli;

-la mancata formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati all’uso delle citate attrezzature.

Come scegliere gli accessori di sollevamento?

Gli accessori di sollevamento utilizzati devono essere appropriati in funzione dei carichi da movimentare ovvero devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.

Se il gancio non è allineato con il centro di gravità (baricentro), una volta sollevato, il carico ruota pregiudicando la stabilità dello stesso e della macchina.

In aggiunta alla posizione del baricentro un’altra variabile fondamentale che deve essere nota prima di iniziare le operazioni di sollevamento è la massa del carico da sollevare.

Gli accessori di sollevamento, devono recare le seguenti indicazioni:

identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo, carico massimo di esercizio (WLL);

-per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente all’accessorio. Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino di scomparire per effetto dell’usura né di compromettere la resistenza dell’accessorio; gli accessori di sollevamento privi dell’etichetta, anche se in buono stato di conservazione, devono essere messi fuori servizio e affidati a una persona competente per un “esame accurato”. Per essere utilizzati nuovamente, sugli accessori di sollevamento, deve essere ripristinata la targa identificativa.

Inoltre, ai sensi del punto 4.4 della Direttiva macchine, ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile, deve essere accompagnato da istruzioni che forniscano almeno le seguenti indicazioni:

-uso previsto;

-limiti di utilizzazione;

-istruzioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione;

-coefficiente di prova statica utilizzato.

Manutenzione e controllo periodico

Le attrezzature di sollevamento devono essere sottoposte “a interventi di controllo periodici, secondo le frequenze stabilite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi.

Gli interventi di controllo devono essere effettuati da persona competente e i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

TIPOLOGIE DI MANUTENZIONI:

– ispezione visiva giornaliera; NON NECESSITA DI REGISTRAZIONI

– ispezione frequente: ogni tre mesi o prima; va registrata

– ispezione periodica (più approfondita): una volta all’anno; va registrata

– ispezioni in caso d’incidente

I controlli giornalieri e trimestrali non è necessario vengano affidati a personale esterno qualificato, possono essere eseguiti internamente (solitamente dai manutentori), purché il personale sia adeguatamente formato ed informato.

Effettuiamo i controlli degli accessori di sollevamento.

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Gru a bandiera: denuncia di messa in servizio, richiesta di prima verifica e verifiche periodiche 

La gru a bandiera è un apparecchio di sollevamento a struttura metallica.

Esistono in commercio due tipologie di gru a bandiera, quelle del tipo a mensola, e quelle a colonna.

Le prime per essere installate hanno bisogno di un supporto costituito dalle strutture esistenti (muri, pilastri, travi), le seconde invece vengono ancorate ad una colonna / pilastro metallico fissato alla pavimentazione.

Normativa gru a bandiera

Le gru a bandiera, l’utilizzo è disciplinato dal Titolo III del Dlgs 81/2008. Gli obblighi a carico di tali dispositivi sono gli stessi comuni a tutte le attrezzature di lavoro e, qualora non azionate a mano e se la portata è maggiore di 200 kg, sono soggette alle verifiche periodiche di cui all’art. 71 del Dlgs 81/2008.

Le modalità di effettuazione delle verifiche sono disciplinate dal DM 11 Aprile 2011, mentre occorre fare riferimento al Dlgs 81/2008 per tutti gli altri obblighi in materia.

L’obbligo di messa in servizio è previsto dal DM 11 aprile 2011. La denuncia va inoltrata all’Inail.

La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE (cioè immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996) sia per quelle non marcate CE.

Messa in servizio di gru a bandiera marcate CE

Dal 27 maggio 2019 tale comunicazione potrà essere effettuata solo per via telematica attraverso l’applicativo CIVA. L’Inail, dopo gli accertamenti di correttezza formale della documentazione ricevuta, provvederà al rilascio della matricola.

Messa in servizio di gru prive di marcatura CE

Per le gru più datate il processo di omologazione è più complesso, in quanto non è possibile denunciare l’apparecchio di sollevamento trasmettendo una semplice comunicazione. Infatti, il Ministero del lavoro con Circolare n. 77/1996 ha previsto ai fini dell’omologazione la trasmissione in fase di denuncia di specifica documentazione dell’apparecchio di sollevamento, costituita da:

-Elaborati grafici (disegno d’insieme e sezioni);

-Schemi funzionali impianti elettrici e/o fluidodinamici

-Estratto relazione di calcolo con indicazione della norma tecnica adottata (ovvero esplicitazione dei criteri di calcolo).

Tale documentazione dovrà essere firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.

La Prima verifica periodica

Completato l’iter di messa in servizio della gru a bandiera, è fondamentale procedere con la richiesta della prima verifica periodica.

Tale obbligo è previsto dall’art. 71 comma 11 del Dlgs 81/2008.

I Soggetti Abilitati alla verifica sono aziende private in possesso di specifica abilitazione all’esercizio delle funzioni di verifica, in aggiunta ai soggetti pubblici (Inail ovvero ASL/ARPA). L’abilitazione avviene con le specifiche previste dal DM 11 Aprile 2011.

A seguito della trasmissione del modulo di richiesta di prima verifica periodica può succedere che:

-L’Inail provvede ad effettuare direttamente le verifiche entro 45 giorni dalla richiesta;

-L’Inail entro 45 giorni comunica che non interverrà e l’incarico sarà affidato al Soggetto Abilitato;

-Decorrono i 45 giorni senza che Inail risponda, sarà quindi il Soggetto Abilitato ad eseguire la verifica.

La periodicità delle verifiche periodiche è triennale se alla data di verifica prevista la gru a bandiera ha un’età minore di 10 anni, biennale se superiore a 10 anni.

Fap srl, il sollevamento professionale e sicuro.

Siamo in grado di fornire qualsiasi tipo di prodotto per il sollevamento:

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