Il controllo delle attrezzature di sollevamento deve essere eseguito da personale competente.

Il D. Lgs 81/08, al comma 8 dell’Art. 71, stabilisce che gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

L’obbligo riguardo la manutenzione e conservazione dei macchinari di sollevamento in condizioni di efficienza ai fini della sicurezza è in capo al datore di lavoro.

Le norme tecniche internazionali forniscono indicazioni a supporto del Datore di Lavoro per la corretta gestione in sicurezza degli apparecchi di sollevamento e per l’esecuzione dei controlli di tali attrezzature.

Le competenze richieste per le persone che effettuano gli interventi tecnici di controllo periodico e straordinario, ovvero dopo interventi di modifica o riparazione sostanziale di meccanismi o parti strutturali di una gru (tali competenze nulla hanno a che vedere con le specifiche qualifiche previste per gli ispettori degli Organismi Terzi incaricati delle ispezioni di cui al comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs 81/08 e per le qualifiche e competenze sono state stabilite dal legislatore nazionale nel DM 12 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) sono stabilite dalla norma UNI ISO 23814:2012 “Apparecchi di sollevamento- Requisiti relativi alle competenze per ispettori di gru”.

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NORMA UNI ISO 23813:2012

Nell’appendice A della norma UNI ISO 23813:2012 è riportata una lista di controllo per una corretta procedura di controllo, verifica ed esecuzione di operazioni di sollevamento da parte della “Persona designata”.

L’appendice A raccomanda la specializzazione dell’incaricato dei controlli per varie categorie di gru (mobili, a torre, a ponte, ecc.);

L’appendice B fornisce indicazioni circa i criteri di conoscenza per le varie parti della gru da ispezionare.

Un’altra fondamentale norma di supporto al personale qualificato per l’esecuzione delle verifiche degli apparecchi di sollevamento è la UNI ISO 4309:2019 che definisce criteri di controllo delle funi di acciaio in servizio sugli apparecchi di sollevamento. Essa elenca i criteri per lo scarto che devono essere applicati per garantire un utilizzo sicuro degli apparecchi di sollevamento.

Per quanto riguarda invece la gestione, da parte di personale qualificato, dei controlli supplementari per valutare la vita residua di un apparecchio di sollevamento, la ISO 12482 fornisce metodologie per determinare il periodo di funzionamento sicuro dei meccanismi di sollevamento di serie.

Fap Srl effettua controllo degli impianti di sollevamento:

i nostri Tecnici specializzati eseguono le attività di controllo adottando le disposizioni contenute nelle UNI ISO 4309:2011 e s.m.i.

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Perché è importante eseguire le verifiche periodiche sugli apparecchi di sollevamento?

L’art. 71, comma 4, del D.lgs 81-2008 stabilisce l’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento per il datore di lavoro. Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare:

la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante e riportate nelle istruzioni per l’uso;

lo stato di manutenzione e conservazione dell’apparecchio;

il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal produttore;

l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo

Per quali apparecchi di sollevamento vige l’obbligo di denuncia e di verifica periodica?

Ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81-2008, l’obbligo di denuncia e di verifica periodica riguarda tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del decreto sopracitato. In particolare, sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come ad esempio:

  • Gru a bandiera;
  • Carroponte;
  • Gru monorotaie;
  • Gru a cavalletto;
  • Gru a torre;
  • Gru derrick;
  • Gru su autocarro;

Quali apparecchi di sollevamento richiedono la verifica periodica da parte dell’INAIL?

I carriponte e le gru a bandiera con portata superiore ai 200 kg, oltre ai controlli trimestrali, DEVONO essere sottoposti alle verifiche da parte dall’INAIL o SOGGETTO ABILITATO secondo quanto stabilito dall’art.71, comma 11, del D.Lgs. nr. 81/2008, con la periodicità descritta nell’allegato VII del medesimo D.Lgs.

PER LA PRIMA VISITA PERIODICA deve essere messa a disposizione la seguente documentazione:

-dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL;

-dichiarazione di corretta installazione (ove previsto);

-diagramma delle portate (ove previsto);

-diagramma dell’area di lavoro (ove previsto);

-manuale di istruzioni per l’uso;

-registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali)

PER LE VISITE SUCCESSIVE ALLA PRIMA la documentazione richiesta è la seguente:

-manuale uso;

-registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali);

-dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l’attrezzatura;

-verbali di verifiche periodiche precedenti;

-libretto ENPI-ISPESL (in originale – copia conforme), ovvero, per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità.

Affida la manutenzione periodica preventiva degli impianti ad una azienda professionale e competente!

Fap Srl è presenta da decenni nel mercato della vendita di materiale e accessori per il sollevamento industriale, distinguendosi per la sua professionalità ed il suo impegno.

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