Perché è importante eseguire le verifiche periodiche sugli apparecchi di sollevamento?
L’art. 71, comma 4, del D.lgs 81-2008 stabilisce l’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento per il datore di lavoro. Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare:
la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante e riportate nelle istruzioni per l’uso;
lo stato di manutenzione e conservazione dell’apparecchio;
il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal produttore;
l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo
Per quali apparecchi di sollevamento vige l’obbligo di denuncia e di verifica periodica?
Ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81-2008, l’obbligo di denuncia e di verifica periodica riguarda tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del decreto sopracitato. In particolare, sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come ad esempio:
- Gru a bandiera;
- Carroponte;
- Gru monorotaie;
- Gru a cavalletto;
- Gru a torre;
- Gru derrick;
- Gru su autocarro;
Quali apparecchi di sollevamento richiedono la verifica periodica da parte dell’INAIL?
I carriponte e le gru a bandiera con portata superiore ai 200 kg, oltre ai controlli trimestrali, DEVONO essere sottoposti alle verifiche da parte dall’INAIL o SOGGETTO ABILITATO secondo quanto stabilito dall’art.71, comma 11, del D.Lgs. nr. 81/2008, con la periodicità descritta nell’allegato VII del medesimo D.Lgs.
PER LA PRIMA VISITA PERIODICA deve essere messa a disposizione la seguente documentazione:
-dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL;
-dichiarazione di corretta installazione (ove previsto);
-diagramma delle portate (ove previsto);
-diagramma dell’area di lavoro (ove previsto);
-manuale di istruzioni per l’uso;
-registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali)
PER LE VISITE SUCCESSIVE ALLA PRIMA la documentazione richiesta è la seguente:
-manuale uso;
-registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali);
-dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l’attrezzatura;
-verbali di verifiche periodiche precedenti;
-libretto ENPI-ISPESL (in originale – copia conforme), ovvero, per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità.
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