La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE sia per quelle non marcate CE.

La gru a bandiera è una tipologia di apparecchio di sollevamento molto diffuso nelle piccole e medie imprese, nel settore della metalmeccanica e non solo.

In commercio ci sono due tipologie di gru a bandiera:

quelle del tipo a mensola: per essere installate hanno bisogno di un supporto costituito dalle strutture esistenti (muri, pilastri, travi);

e quelle a colonna: vengono ancorate ad una colonna / pilastro metallico fissato alla pavimentazione.

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Messa in servizio della gru a bandiera

La comunicazione di messa in servizio (cosiddetta “denuncia”) è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE (cioè immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996) sia per quelle non marcate CE.

Messa in servizio di gru a bandiera marcate CE

L’obbligo di messa in servizio è previsto dal DM 11 aprile 2011. La denuncia va inoltrata all’Inail. Dal 27 maggio 2019 tale comunicazione può essere effettuata solo per via telematica attraverso l’applicativo CIVA. Inail, dopo gli accertamenti di correttezza formale della documentazione ricevuta, provvederà al rilascio della matricola.

Messa in servizio di gru prive di marcatura CE

Per le gru più datate il processo di omologazione è più complesso, in quanto non è possibile denunciare l’apparecchio di sollevamento trasmettendo una semplice comunicazione. Infatti il Ministero del lavoro con Circolare n. 77/1996 ha previsto ai fini dell’omologazione la trasmissione in fase di denuncia di specifica documentazione dell’apparecchio di sollevamento, costituita da:

-Elaborati grafici (disegno d’insieme e sezioni);

-Schemi funzionali impianti elettrici e/o fluidodinamici

-Estratto relazione di calcolo con indicazione della norma tecnica adottata (ovvero esplicitazione dei criteri di calcolo).

Tale documentazione dovrà essere firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.

L’obbligo di denuncia degli apparecchi ante CE deriva dal DM 12.09.1959 all’art. 7

“i datori di lavoro, utenti di (omissis…) gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono farne denuncia all’ufficio competente per territorio dell’Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. (omissis..)” ed è stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 23/2012. Decreto successivamente richiamato nella prima Direttiva Macchine (DPR 459/1996) con l’art.11:

“Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al DM 12.09.1959, messe in servizio successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, ha l’obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell’ISPESL dell’avvenuta installazione della macchina“.

L’attribuzione del numero di matricola

Dopo il ricevimento e controllo formale della documentazione l’INAIL provvederà a rilasciare numero di matricola della gru. Tale identificativo non va confuso con il numero di fabbrica dell’apparecchio di sollevamento, spesso ed impropriamente chiamato “matricola”.

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