Le verifiche periodiche sugli apparecchi di sollevamento sono fondamentali per garantire sicurezza dei lavoratori.

L’art. 71 del D.L. 81/2008 (parzialmente modificato lo scorso 9 agosto 2013) prescrive che tutti gli apparecchi di sollevamento che superano i 200 Kg di portata siano soggetti a verifica per controllarne la corretta installazione e accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. Per mettere in servizio la gru a bandiera, è fondamentale procedere con la richiesta della prima verifica periodica.

La prima verifica

La prima verifica deve essere effettuata dopo l’installazione dell’apparecchio di sollevamento e prima della sua messa in esercizio per verificarne la corretta installazione. La prima verifica va richiesta all’INAIL (ex ISPEL) che vi provvederà entro il termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Nel caso l’INAIL non riesca a provvedere entro tale termine il datore di lavoro si può avvalere di soggetti pubblici o privati abilitati (il cui elenco è reperibile sul sito dell’INAIL) secondo le modalità previste al comma 13.

Le verifiche periodiche successive alla prima

A differenza della prima verifica periodica quelle successive possono essere richieste direttamente ad uno dei Soggetti Abilitati.

Le verifiche periodiche successive alla prima hanno lo scopo di:

-verificare che la configurazione e l’utilizzo delle attrezzature sia conforme a quanto previsto dal fabbricante;

-verificare lo stato di conservazione e manutenzione;

-controllare il funzionamento delle attrezzature e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza;

-verificare la regolare tenuta del registro di controllo.

Fap Srl effettua le indagini supplementari, indicate dal testo Unico per la Sicurezza D.Lgs 81/2008, Art. 69-70-71 e dal D.Lgs. 106/09, affinché il Datore di lavoro metta a disposizione dell’operatore l’impianto in sicurezza.

I Servizi svolti:

-Controlli non distruttivi

-Esame Magnetoscopico

-Liquidi penetranti

-Ultrasuoni

-Relazione dei cicli residui

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La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE sia per quelle non marcate CE.

La gru a bandiera è una tipologia di apparecchio di sollevamento molto diffuso nelle piccole e medie imprese, nel settore della metalmeccanica e non solo.

In commercio ci sono due tipologie di gru a bandiera:

quelle del tipo a mensola: per essere installate hanno bisogno di un supporto costituito dalle strutture esistenti (muri, pilastri, travi);

e quelle a colonna: vengono ancorate ad una colonna / pilastro metallico fissato alla pavimentazione.

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Fap Srl è presente da decenni nel mercato della vendita di materiale e accessori per il sollevamento industriale, distinguendosi per la sua professionalità ed il suo impegno.

Messa in servizio della gru a bandiera

La comunicazione di messa in servizio (cosiddetta “denuncia”) è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE (cioè immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996) sia per quelle non marcate CE.

Messa in servizio di gru a bandiera marcate CE

L’obbligo di messa in servizio è previsto dal DM 11 aprile 2011. La denuncia va inoltrata all’Inail. Dal 27 maggio 2019 tale comunicazione può essere effettuata solo per via telematica attraverso l’applicativo CIVA. Inail, dopo gli accertamenti di correttezza formale della documentazione ricevuta, provvederà al rilascio della matricola.

Messa in servizio di gru prive di marcatura CE

Per le gru più datate il processo di omologazione è più complesso, in quanto non è possibile denunciare l’apparecchio di sollevamento trasmettendo una semplice comunicazione. Infatti il Ministero del lavoro con Circolare n. 77/1996 ha previsto ai fini dell’omologazione la trasmissione in fase di denuncia di specifica documentazione dell’apparecchio di sollevamento, costituita da:

-Elaborati grafici (disegno d’insieme e sezioni);

-Schemi funzionali impianti elettrici e/o fluidodinamici

-Estratto relazione di calcolo con indicazione della norma tecnica adottata (ovvero esplicitazione dei criteri di calcolo).

Tale documentazione dovrà essere firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.

L’obbligo di denuncia degli apparecchi ante CE deriva dal DM 12.09.1959 all’art. 7

“i datori di lavoro, utenti di (omissis…) gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono farne denuncia all’ufficio competente per territorio dell’Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. (omissis..)” ed è stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 23/2012. Decreto successivamente richiamato nella prima Direttiva Macchine (DPR 459/1996) con l’art.11:

“Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al DM 12.09.1959, messe in servizio successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, ha l’obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell’ISPESL dell’avvenuta installazione della macchina“.

L’attribuzione del numero di matricola

Dopo il ricevimento e controllo formale della documentazione l’INAIL provvederà a rilasciare numero di matricola della gru. Tale identificativo non va confuso con il numero di fabbrica dell’apparecchio di sollevamento, spesso ed impropriamente chiamato “matricola”.

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Una macchina o un impianto in cattive condizioni può essere ripristinato funzionalmente.

Il costruttore progetta e costruisce la macchina in modo tale che la stessa abbia una durata teorica di servizio sicuro pari a 10 anni in funzione delle classi di spettro utilizzate e dichiarate in fase di progetto.

Dopodiché è obbligatorio effettuare il calcolo di vita residua per stabilire se la macchina può essere ancora utilizzata. Nel caso sia possibile, si continua il normale utilizzo fino ad esaurimento del periodo riportato sul Calcolo di vita residua.

In caso di impianti obsoleti vale la pena valutare la possibilità di modernizzare il proprio carroponte, eseguendo le attività necessarie per ripristino completo della macchina nel pieno rispetto delle norme vigenti, rendendolo funzionale alle proprie esigenze, risparmiando.

Modernizzare il proprio carroponte può risultare così la scelta più economica prima di passare alla sostituzione dello stesso.

Questa attività, definita revamping, consiste in più fasi successive e vincolanti: analizzare la struttura della macchina, verificando quali componenti siano ancora in grado di assicurare il lavoro per il quale sono stati progettati, pianificare lo smontaggio e lo smaltimento delle parti più obsolete, montare i nuovi componenti avendone prima verificato la compatibilità con quelli esistenti, effettuare prove a vuoto ed infine collaudare la macchina.

Ma chi può eseguire il Revamping?

La FAP Srl ha all’interno della propria organizzazione tecnici ed ingegneri esperti che svolgono queste operazioni con particolare cura.

Gli interventi che vengono realizzati più frequentemente sono:

Modifica o sostituzione carrello paranco su carroponte,

Interventi su vie di corsa,

Installazione di Radiocomandi,

Installazione di Limitatori di carico del sollevamento,

Installazione di finecorsa e/o dispositivi anticollisione

Installazione di Inverter

Automazioni varie

Modifica scartamento Carroponte.

I nostri tecnici, sono capaci di migliorare l’efficienza e la portata dei vostri impianti, così come di adeguarli alle norme di sicurezza vigenti, indipendentemente dalla loro struttura ed età.

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Quali sono gli accessori dei paranchi per gru?

Gli accessori dei paranchi per gru sono:

PULSANTIERA. La pulsantiera di comando viene fornita in dotazione con tutti i paranchi elettrici. Essa è collegata direttamente al paranco e consente l’azionamento dei comandi di salita/discesa e l’eventuale traslazione con carrello elettrico. La pulsantiera è sempre dotata di pulsante di arresto di emergenza a fungo. Il cavo della pulsantiera può essere di tipo autoportante o con cavo spiralato in abbinamento a sollevatori a ventosa.

RADIOCOMANDO O TELECOMANDO. Il radiocomando per l’azionamento a distanza del paranco è disponibile come optional su ogni paranco elettrico; questo per consentire all’operatore di spostarsi liberamente all’interno dell’area di lavoro senza il vincolo del cavo elettrico.

PARANCO CON CARRELLO. Quando si parla di paranco scorrevole, si intende che il paranco è corredato di carrello.

CARRELLI PER PARANCHI MANUALI

CARRELLO A SPINTA. Movimentazione manuale tirando la catena o spingendo il carico.

CARRELLO MECCANICO A CATENA. Movimentazione tramite catena di manovra per esercitare un maggiore controllo sulla traslazione dei carichi.

CARRELLI PER PARANCHI ELETTRICI

CARRELLO A SPINTA. Movimentazione manuale tirando o spingendo il carico.

CARRELLO MECCANICO A CATENA. Movimentazione tramite catena di manovra per esercitare un maggiore controllo sulla traslazione dei carichi pesanti.

CARRELLO MOTORIZZATO. Traslazione motorizzata per maggiore comodità e in presenza di carichi pesanti. Con questa configurazione è possibile raggiungere aree scomode e permettere una movimentazione orizzontale ad ampio raggio accorciando i tempi.

SACCO PORTA-CATENA. Disponibile in plastica, in tela o in acciaio.

INVERTER. Qualora fosse richiesta una movimentazione dolce e un pieno controllo del carico, è possibile installare l’inverter, che consente partenze e arresti dolci sia sul sollevamento, sia sulla traslazione.

CARRELLO RIBASSATO A INGOMBRO RIDOTTO. È la soluzione ideale per sfruttare tutto lo spazio disponibile in altezza ottimizzando la corsa del gancio. Attraverso alcune carrucole viene ottimizzata la posizione del gancio ed è disponibile nella versione con carrello sia manuale che elettrico.

Fap Srl è presente da decenni nel mercato della vendita di materiale e accessori per il sollevamento industriale: le sue principali attività sono quelle della progettazione, della vendita e dell’installazione di Gru, Carriponte e di tutti quegli accessori sottogancio utili alla movimentazione dei carichi pesanti.

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Il corso gru a torre è un corso di formazione teorico-pratico obbligatorio per gli operatori di apparecchi di sollevamento

La gru a torre è una delle attrezzature di lavoro più importanti che possiamo trovare all’interno dei cantieri per il sollevamento e la movimentazione aerea dei carichi.

Esistono due tipi di gru a torre:

-gru a rotazione bassa: sono tutti gli apparecchi in cui la rotazione del braccio avviene al piede, vicino all’appoggio a terra degli stabilizzatori;

-gru a rotazione alta: sono invece gli apparecchi in cui la rotazione del braccio avviene in alto, nel punto in cui il braccio si innesta con la torre.

Per utilizzare entrambe, è necessario che tutti gli operatori effettuino un’attività di formazione ed addestramento; è compito del Datore di Lavoro organizzare e formare i propri lavoratori durante l’orario di lavoro.

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La formazione degli operatori

La durata della prima formazione è di 12 ore, di cui 8 di modulo tecnico e 4 di addestramento pratico per la sola rotazione bassa o alta; è possibile effettuare un’unica formazione che consente di abilitare gli operatori sia all’utilizzo della gru a rotazione bassa, che a quella a rotazione alta, ma la durata complessiva della formazione diventa di 14 ore.

L’intera formazione ha una validità di 5 anni dalla data di emissione dell’attestato e potrà essere rinnovata per altri 5 anni, mediante la frequentazione di un corso d’aggiornamento di 4 ore.

Il corso di formazione può essere tenuto solo da soggetti con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure da soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni, nella formazione per le specifiche attrezzature di lavoro entrambi accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

Oltre a questi, possono erogare la formazione anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature, gli ordini o collegi professionali, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici dell’attrezzatura, gli enti bilaterali o le scuole edili.

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Nel corso degli anni abbiamo selezionato una serie di Partner con cui lavoriamo a stretto contatto. I fornitori vengono attentamente selezionati attraverso un confronto tecnico-qualitativo costante.

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Il controllo delle attrezzature di sollevamento deve essere eseguito da personale competente.

Il D. Lgs 81/08, al comma 8 dell’Art. 71, stabilisce che gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

L’obbligo riguardo la manutenzione e conservazione dei macchinari di sollevamento in condizioni di efficienza ai fini della sicurezza è in capo al datore di lavoro.

Le norme tecniche internazionali forniscono indicazioni a supporto del Datore di Lavoro per la corretta gestione in sicurezza degli apparecchi di sollevamento e per l’esecuzione dei controlli di tali attrezzature.

Le competenze richieste per le persone che effettuano gli interventi tecnici di controllo periodico e straordinario, ovvero dopo interventi di modifica o riparazione sostanziale di meccanismi o parti strutturali di una gru (tali competenze nulla hanno a che vedere con le specifiche qualifiche previste per gli ispettori degli Organismi Terzi incaricati delle ispezioni di cui al comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs 81/08 e per le qualifiche e competenze sono state stabilite dal legislatore nazionale nel DM 12 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) sono stabilite dalla norma UNI ISO 23814:2012 “Apparecchi di sollevamento- Requisiti relativi alle competenze per ispettori di gru”.

Hai bisogno di controllare i tuoi apparecchi di sollevamento? Contattaci

NORMA UNI ISO 23813:2012

Nell’appendice A della norma UNI ISO 23813:2012 è riportata una lista di controllo per una corretta procedura di controllo, verifica ed esecuzione di operazioni di sollevamento da parte della “Persona designata”.

L’appendice A raccomanda la specializzazione dell’incaricato dei controlli per varie categorie di gru (mobili, a torre, a ponte, ecc.);

L’appendice B fornisce indicazioni circa i criteri di conoscenza per le varie parti della gru da ispezionare.

Un’altra fondamentale norma di supporto al personale qualificato per l’esecuzione delle verifiche degli apparecchi di sollevamento è la UNI ISO 4309:2019 che definisce criteri di controllo delle funi di acciaio in servizio sugli apparecchi di sollevamento. Essa elenca i criteri per lo scarto che devono essere applicati per garantire un utilizzo sicuro degli apparecchi di sollevamento.

Per quanto riguarda invece la gestione, da parte di personale qualificato, dei controlli supplementari per valutare la vita residua di un apparecchio di sollevamento, la ISO 12482 fornisce metodologie per determinare il periodo di funzionamento sicuro dei meccanismi di sollevamento di serie.

Fap Srl effettua controllo degli impianti di sollevamento:

i nostri Tecnici specializzati eseguono le attività di controllo adottando le disposizioni contenute nelle UNI ISO 4309:2011 e s.m.i.

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Perché è importante eseguire le verifiche periodiche sugli apparecchi di sollevamento?

L’art. 71, comma 4, del D.lgs 81-2008 stabilisce l’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento per il datore di lavoro. Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare:

la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante e riportate nelle istruzioni per l’uso;

lo stato di manutenzione e conservazione dell’apparecchio;

il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal produttore;

l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo

Per quali apparecchi di sollevamento vige l’obbligo di denuncia e di verifica periodica?

Ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81-2008, l’obbligo di denuncia e di verifica periodica riguarda tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del decreto sopracitato. In particolare, sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come ad esempio:

  • Gru a bandiera;
  • Carroponte;
  • Gru monorotaie;
  • Gru a cavalletto;
  • Gru a torre;
  • Gru derrick;
  • Gru su autocarro;

Quali apparecchi di sollevamento richiedono la verifica periodica da parte dell’INAIL?

I carriponte e le gru a bandiera con portata superiore ai 200 kg, oltre ai controlli trimestrali, DEVONO essere sottoposti alle verifiche da parte dall’INAIL o SOGGETTO ABILITATO secondo quanto stabilito dall’art.71, comma 11, del D.Lgs. nr. 81/2008, con la periodicità descritta nell’allegato VII del medesimo D.Lgs.

PER LA PRIMA VISITA PERIODICA deve essere messa a disposizione la seguente documentazione:

-dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL;

-dichiarazione di corretta installazione (ove previsto);

-diagramma delle portate (ove previsto);

-diagramma dell’area di lavoro (ove previsto);

-manuale di istruzioni per l’uso;

-registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali)

PER LE VISITE SUCCESSIVE ALLA PRIMA la documentazione richiesta è la seguente:

-manuale uso;

-registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali);

-dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l’attrezzatura;

-verbali di verifiche periodiche precedenti;

-libretto ENPI-ISPESL (in originale – copia conforme), ovvero, per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità.

Affida la manutenzione periodica preventiva degli impianti ad una azienda professionale e competente!

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Le criticità che si riscontrano nei luoghi di lavoro dove si utilizzano attrezzature di sollevamento dei carichi

Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano le attrezzature per il sollevamento dei carichi si possono riscontrare tante criticità; in particolare queste criticità riguardano gli accessori di sollevamento, cioè i componenti e attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento.

Quali sono queste criticità?

Spesso si riscontra uso di accessori di sollevamento non conformi alla Direttiva macchine. Le legature “costituiscono veri e propri accessori di sollevamento/imbracatura e pertanto trovano la loro regolamentazione tecnica ed amministrativa nella Direttiva macchine.

Altre criticità, sempre relativamente agli accessori di sollevamento, riguardano:

-deposito di accessori di sollevamento in luoghi non idonei ai fini della sicurezza;

-mancata esecuzione dei controlli degli accessori di sollevamento.

Altre criticità riguardano poi il tema della formazione:

nelle aziende si riscontra la “mancanza di documentazione attestante l’avvenuta formazione ed addestramento all’utilizzo” delle attrezzature.

Altre criticità riguardano poi l’uso in sicurezza delle attrezzature:

-sollevamenti multipli con due o più attrezzature di lavoro in assenza di idonea procedura;

-utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro.

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Le principali attività sono quelle della progettazione, della vendita e dell’installazione di Gru, Carriponte e di tutti quegli accessori sottogancio utili alla movimentazione dei carichi pesanti.

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I Carriponte sono gli impianti che meglio rappresentano l’attività del sollevamento industriale.

Il carroponte, chiamato anche gru a ponte, è utilizzato per movimentare carichi, anche di notevoli portate, avanti e indietro e destra e sinistra.

Il carroponte è adatto ad essere utilizzato in ambienti chiusi ed è formato da due corsie di scorrimento in mezzo alle quali viene posizionato un braccio orizzontale che si muove in modo longitudinale lungo tutta la lunghezza dei binari.

Ma come funziona il carroponte?

Per gli spostamenti avanti e indietro, il carroponte scorre su dei binari fissati ai due lati della struttura (possiamo immaginare la ruota del treno), mentre, per quelli destra e sinistra, è il carrello di traslazione che ospita il paranco di sollevamento ad assicurarli. Il carroponte viene comandato dall’operatore tramite una pulsantiera a cavo, i cui pulsanti riproducono i movimenti dei vari spostamenti.

In alternativa alla pulsantiera a filo, sempre più utilizzato, è il radiocomando industriale.

Manutenzione e verifiche

Per garantire il corretto funzionamento, si deve procedere con le verifiche periodiche ai carriponte. I controlli aiutano a prevenire ogni forma di guasto diminuendo le casistiche di fermo macchina. Queste verifiche sono resa obbligatorie dal D.lgs 81/08 al fine di creare un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti e permettono di individuare le eventuali azioni di manutenzione correttiva da effettuare con l’obiettivo di ripristinare il funzionamento di questa attrezzatura di sollevamento.

Perché scegliere Fap Srl?

Fap Srl è presente da decenni nel mercato della vendita di materiale e accessori per il sollevamento industriale, distinguendosi per la sua professionalità ed il suo impegno.

Le principali attività sono quelle della progettazione, della vendita e dell’installazione di Gru, Carriponte e di tutti quegli accessori sottogancio utili alla movimentazione dei carichi pesanti.

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https://www.fapsrl.net/sollevamento-industriale/

La durata e il buon funzionamento di una catena di sollevamento dipendono dall’utilizzo e dalla manutenzione

La manutenzione delle catene da sollevamento deve assolutamente riguardare anche la lubrificazione dei giunti. Un mancato controllo, non solo possono compromettere l’efficienza della catena, ma anche il suo funzionamento e la sua integrità.

Lubrificando la catena, si garantirà il funzionamento ottimale e la durata più lunga.

Le cose da fare per una lubrificazione corretta

Il primo elemento da dover controllare in fase di lubrificazione, è la pulizia della catena. Una catena ben lubrificata è prima di tutto pulita da polveri, residui di lavorazioni e sporcizia di qualsiasi tipo. È opportuno pulire bene le maglie e le giunzioni, per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Per provare se c’è una corretta lubrificazione si può toccare la catena e le sue maglie, se ci si sporca, allora la catena è ben oliata.

Le cose da non fare per una lubrificazione corretta

Quando le catene vengono lubrificate, è fondamentale che il prodotto usato sia abbastanza fluido, in caso contrario il lubrificante non aderirà perfettamente alle superfici e l’attrito e la torsione non verranno mai risolte.

Per ottenere una lubrificazione corretta è bene utilizzare un prodotto di qualità e dalla giusta fluidità:

Dunque bisogna considerare:

-la composizione: ci sono molti lubrificanti che hanno al loro interno dei diluenti e che si presentano come bombolette spray; di solito il diluente scioglie anche il grasso che il produttore mette tra le giunzioni lasciando solo la patina di grasso più esterna che, invece di lubrificare, rappresenta uno dei principali attratto di sporcizia;

-la viscosità: questa proprietà è proprio quella che garantisce la fluidità del prodotto. Ricordiamoci che, in condizioni di temperatura normali, entrano in gioco oli con una viscosità da 20 a 40 SAE (da 50 a 200mm²/s a 40° Celsius) e dobbiamo tenere conto delle temperature raggiunte dalle catene durante le lavorazioni;

-l’evaporazione: quando usiamo le bombolette spray, dobbiamo assicurarci che, una volta applicato, la viscosità permanga.

Ogni sistema meccanico, più o meno complesso, ha costantemente bisogno di lubrificazione al fine di funzionare perfettamente e a lungo.

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