Ogni lavoratore rappresenta una risorsa essenziale per qualsiasi azienda, motivo per cui deve essere tutelato da eventuali rischi connessi alla sua mansione.

La formazione sulla sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro oltre ad essere un dovere, è anche un diritto per ogni lavoratore.

Il lavoratore deve essere informato su tutti i possibili rischi connessi alla propria attività, essere istruito sull’utilizzo delle attrezzature e conoscere le procedure di prevenzione attuate dall’azienda.

Inoltre, la formazione sulla sicurezza sul lavoro garantisce:

le competitività dell’azienda; il lavoratore che viene sottoposto a formazione periodica, accrescerà le sue competenze professionali e si sentirà sempre più motivato a dare il meglio sul lavoro;

la consapevolezza di prevenire incidenti; attraverso i corsi sulla sicurezza sul lavoro, ogni dipendente sarà consapevole dei rischi e maggiormente preparato ad affrontarli;

il calo di incidenti e infortuni sul lavoro; soltanto chi è a conoscenza di un rischio, è in grado di evitarlo; può anche succedere che dietro alle mansioni più semplici, si possano nascondere dei rischi.

FAP srl è conosciuta nel settore per l’organizzazione e lo svolgimento di Corsi di Formazione Continua, volti a qualificare Figure Professionali specifiche.

Elenco dei corsi organizzati

Addetto ai Lavori in Quota e DPI di 3a Categoria

Progettista qualificato Linee Vita

Installatore qualificato Linee Vita

Ambienti Confinati

Addetto a Sistemi di Accesso e Posizionamento su Fune

Per maggiori info, contattaci:

https://www.fapsrl.net/portfolio-articoli/formazione-e-addestramento/

Le caratteristiche e i vantaggi delle Gru a ponte Bitrave

Le gru a ponte bitrave sono formate da una struttura principale composta da travi a cassone o profilato accoppiate a testate di scorrimento motorizzate, con radiocomando e pulsantiera. Il sollevamento è realizzato con paranco o argano a fune, o a catena, motorizzato.

Sono utilizzate nei capannoni industriali per la movimentazione di materiali, prodotti e macchinari.

Le gru bitrave a differenza delle monotravi sono progettate per portate e scartamenti superiori ovvero dove è necessaria la soluzione più compatta per altezze disponibili limitate.

La velocità dei movimenti di traslazione e scorrimento viene gestita tramite inverter con i pulsanti doppio scatto e al radiocomando. In questo modo anche il personale non specializzato può utilizzare il carroponte in completa sicurezza, senza pericolosi pendolamenti del carico.

L’inverter permette una minor usura e una maggior durata dell’impianto, pertanto questo tipo di impianti di sollevamento non necessita di molta manutenzione.

Il paranco di sollevamento in configurazione standard è a doppia velocità con rapporto 1/6, il che permette di avere una ottima precisione nei movimenti.

I movimenti possono essere scelti in configurazione stepless, e con sistema di sollevamento con Inverter tipo ESR (extended speed range) o ASR (adaptive speed range) che modula la velocità in funzione del carico applicato al gancio, incrementandola enormemente quando al gancio non è applicato un carico.

Tutti i carriponte sono muniti di catena porta cavi installata al posto dei cavi a festone, radiocomando e tutti i collegamenti elettrici sono effettuati tramite connettore per una più veloce sostituzione.

Quali sono i principali vantaggi delle gru a bitrave?

Questa tipologia di macchine viene adottata per i suoi principali vantaggi:

-Consentono una maggiore altezza di sollevamento montando il gruppo sollevamento sopra le travi portanti

-Soddisfano l’esigenza di qualsiasi portata anche con carichi estremamente elevati

-L’utilizzo di due travi consente una struttura più stabile e contenuta anche su grandi dimensioni di luci

-Data la loro geometria consentono l’installazione di meccanismi e gruppi di sollevamento (argani) per servizi pesanti ed intensivi

A seconda delle specifiche esigenze operative è possibile personalizzare le nostre macchine con diversi accessori, contattaci per maggiori info:

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Quando si devono obbligatoriamente installare le linee vita?

Una delle domande più frequenti che vengono rivolte a chi si occupa di sistemi anticaduta: È obbligatorio installare la linea vita sul tetto della propria abitazione?

In realtà, quando un proprietario di un’abitazione o un amministratore di condominio commissionano un lavoro di ordinaria manutenzione sul tetto ad un antennista, ad un muratore o ad uno spazzacamino, i primi hanno la responsabilità di assicurarsi della presenza o della predisposizione di idonee misure di protezione e del loro corretto utilizzo.

Dunque, quando è previsto l’obbligo di installare una linea vita sul tetto?

L’obbligo di installare una linea vita sul tetto è previsto dalla legge solo nel caso in cui non vengano installati ponteggi, in quanto l’installazione dei ponteggi è l’opzione da preferire. L’art. 115 del dlgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” precisa infatti che va installata una linea vita “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a)”, comma che a sua volta stabilisce che “Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”.

In sostanza, come emerge dalle norme, la linea vita deve essere installata nel caso in cui non sia possibile utilizzare i ponteggi, ponteggi che rappresentano misure di protezione collettiva, e per questo sono da preferirsi.

Per i lavori di maggiore entità è normale montare ponteggi o parapetti, ma per gli interventi minori di solito queste misure non vengono utilizzate perché il loro costo supererebbe di gran lunga quello del lavoro da effettuare. Tuttavia in caso di infortunio i rischi per il committente sono elevatissimi.

L’installazione di un sistema di linee vita può risolvere questo problema ad un costo ragionevole. Proprio per questo motivo alcune regioni, come ad esempio l’Umbria, hanno reso obbligatoria l’installazione delle linee vita in occasioni di lavori sulle coperture.

Con la Legge Regionale n.16 del 17 Settembre 2013 la Regione Umbria è intervenuta in materia di prevenzione delle cadute dall’alto e di installazione di sistemi anticaduta e linee vita.

L’ambito di applicazione della Legge riguarda “… ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile…”  non solo nel campo dell’edilizia ma anche “… dell’industria, dell’agricoltura, nonché dell’allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli […] o per altre forme di intrattenimento”.

Per quanto riguarda i lavori edili la parte più importante è il Capo II dove sono stabilite le disposizioni in materia di prevenzione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. In particolare i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che riguardano le coperture o le facciate ventilate o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:

-devono prevedere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, come ad esempio sistemi di linee vita, che consentono lo svolgimento di attività in quota in condizioni di sicurezza;

-sono integrati da un elaborato tecnico della copertura (o delle facciate) che contiene le indicazioni progettuali a riguardo. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico delle coperture (o delle facciate) determina l’irricevibilità del permesso di costruire o della SCIA.

Per un’installazione certificata dei Sistemi Anticaduta, corredata da prove di Collaudo dei Sistemi, scegli FAP SRL!

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Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante ai sensi del D.Lgs. 81/08, all. 6, punto 3.1.2.

La Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) definisce come accessori di sollevamento i “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento”. Appartengono alla categoria di accessori di sollevamento: catene, tiranti in fune metallica, fasce, ecc.

Le funi e le catene vanno verificate, per legge, ogni 3 mesi.

Questa verifica, periodica obbligatoria, deve essere effettuata, non solo dal proprietario del mezzo di sollevamento ma anche dall’utilizzatore della stessa.

La verifica delle funi deve essere effettuata da personale qualificato a svolgere questa attività: a meno che non si dimostri che personale interno all’azienda abbia ricevuto una formazione professionale adeguata a qualificare la persona allo scopo, non potrà essere il proprietario o l’utilizzatore a certificare la corretta esecuzione della verifica.

Resta comunque la circostanza che, se la verifica viene effettuata da personale interno all’azienda, anche se qualificato, la responsabilità in caso di incidente resta in capo all’azienda proprietaria/utilizzatrice del mezzo di sollevamento.

Invece, se la verifica delle funi venisse affidata a società terza la responsabilità verrebbe assunta da quest’ultima nel momento in cui rilascia la dichiarazione di corretta esecuzione della verifica con i relativi giudizi.

In questo caso, l’unica responsabilità che permane in capo alla proprietaria/utilizzatrice è di verificare le credenziali della società a cui si affida la verifica (ad esempio: non si potrà pretendere di essere liberati da responsabilità se si è fatto visionare le funi da società che non ha come oggetto della propria attività l’assistenza ai mezzi di sollevamento).

L’avvenuta verifica va annotata da colui che ha la disponibilità della macchina, nel registro di controllo sulla base della dichiarazione rilasciatagli dal tecnico competente (su richiesta dell’organo di vigilanza, dovrà comunque essere in grado di esibire la dichiarazione della persona/società che ha eseguito la verifica).

Hai bisogno di verificare gli accessori di sollevamento?

I nostri Tecnici specializzati eseguono le attività di controllo adottando le disposizioni contenute nelle UNI ISO 4309:2011 e s.m.i. Il controllo prevede il censimento iniziale delle attrezzature ed il successivo rilascio della scheda di manutenzione dell’attrezzatura.

Contattaci:

https://www.fapsrl.net/portfolio-articoli/controllo-accessori-di-sollevamento/

I paranchi a catena possono essere usati per sollevare praticamente tutto, compresi i carichi molto pesanti.

Che cosa è il paranco a catena?

Un paranco a catena è un dispositivo meccanico utilizzato per sollevare carichi pesanti di oggetti e attrezzature; è costituito da un sistema di carrucole che sono collegate da catene, realizzato per sollevare dei carichi utilizzando una forza inferiore rispetto al peso del carico stesso.

La principale funzione del paranco è la possibilità di ridurre la velocità di sollevamento del carico, a cui corrisponde un aumento dello sforzo sull’estremità di uscita, in questo modo sull’entrata lo sforzo da esercitare è decisamente inferiore rispetto al carico da sollevare.

I paranchi si dividono in due categorie:

paranchi elettrici e paranchi manuali.

Come funziona il paranco a catena manuale?

Il paranco a catena manuale, il più semplice: è una catena che passa su due carrucole e ad ogni giro la catena passa dall’una all’altra con una demoltiplicazione dello sforzo per alzare il carico, queste catene sono dotate di ganci di attacco per il carico e per il punto di sospensione. L’effetto di riduzione dello sforzo per sollevare il carico è dato da una catena chiusa che si avvolge sulle due ruote di diverso diametro che sono caricate su uno stesso albero. Nel paranco a catena il funzionamento prevede che una volta tirata la catena, le due ruote combinate girino in senso antiorario: la ruota grande tira più di quella piccola, in tal modo amplifica la forza con cui tira e fa percorrere al carico una distanza minore. Se la catena viene spostata nel senso opposto allora il carico si abbassa.

Il carico di sollevamento è molto variabile può arrivare sino a 5 tonnellate, può essere alzato di svariati metri e le velocità di sollevamento sono decisamente più rapide rispetto al solo sforzo senza l’utilizzo del paranco.

Vuoi acquistare un paranco a catena?

Se si desidera acquistare un paranco a catena è opportuno affidarsi alla professionalità di Fap Srl, da decenni presenti nel mercato della vendita di materiale e accessori per il sollevamento industriale.

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Gli Accessori di Sollevamento godono di una disciplina molto dettagliata nell’ambito della Direttiva Macchine. Come identificarli correttamente?

Rientrano tra le definizioni del Decreto Legislativo n.17 27/01/2010 (cd Direttiva Macchine) (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE) art.2, p.to 2, lett. d):

Gli «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento.

 Perché gli accessori di sollevamento dei carichi sono così importanti?

I rischi derivanti da un utilizzo non corretto degli accessori di sollevamento, possono provocare gravi incidenti e possono essere così sintetizzati:

-caduta dei carichi;

-uso improprio dell’attrezzatura di lavoro;

-perdita accidentale di stabilità del carico.

I principali problemi riscontrati sugli accessori di sollevamento durante le attività ispettive sono:

-la mancata esecuzione dei controlli e registrazione degli accessori di sollevamento;

-la qualifica degli operatori addetti all’esecuzione di tali controlli;

-la mancata formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati all’uso delle citate attrezzature.

Come scegliere gli accessori di sollevamento?

Gli accessori di sollevamento utilizzati devono essere appropriati in funzione dei carichi da movimentare ovvero devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.

Se il gancio non è allineato con il centro di gravità (baricentro), una volta sollevato, il carico ruota pregiudicando la stabilità dello stesso e della macchina.

In aggiunta alla posizione del baricentro un’altra variabile fondamentale che deve essere nota prima di iniziare le operazioni di sollevamento è la massa del carico da sollevare.

Gli accessori di sollevamento, devono recare le seguenti indicazioni:

identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo, carico massimo di esercizio (WLL);

-per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente all’accessorio. Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino di scomparire per effetto dell’usura né di compromettere la resistenza dell’accessorio; gli accessori di sollevamento privi dell’etichetta, anche se in buono stato di conservazione, devono essere messi fuori servizio e affidati a una persona competente per un “esame accurato”. Per essere utilizzati nuovamente, sugli accessori di sollevamento, deve essere ripristinata la targa identificativa.

Inoltre, ai sensi del punto 4.4 della Direttiva macchine, ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile, deve essere accompagnato da istruzioni che forniscano almeno le seguenti indicazioni:

-uso previsto;

-limiti di utilizzazione;

-istruzioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione;

-coefficiente di prova statica utilizzato.

Manutenzione e controllo periodico

Le attrezzature di sollevamento devono essere sottoposte “a interventi di controllo periodici, secondo le frequenze stabilite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi.

Gli interventi di controllo devono essere effettuati da persona competente e i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

TIPOLOGIE DI MANUTENZIONI:

– ispezione visiva giornaliera; NON NECESSITA DI REGISTRAZIONI

– ispezione frequente: ogni tre mesi o prima; va registrata

– ispezione periodica (più approfondita): una volta all’anno; va registrata

– ispezioni in caso d’incidente

I controlli giornalieri e trimestrali non è necessario vengano affidati a personale esterno qualificato, possono essere eseguiti internamente (solitamente dai manutentori), purché il personale sia adeguatamente formato ed informato.

Effettuiamo i controlli degli accessori di sollevamento.

Vuoi avere maggiori informazioni? Contattaci: https://www.fapsrl.net/portfolio-articoli/controllo-accessori-di-sollevamento/

Gru a bandiera: denuncia di messa in servizio, richiesta di prima verifica e verifiche periodiche 

La gru a bandiera è un apparecchio di sollevamento a struttura metallica.

Esistono in commercio due tipologie di gru a bandiera, quelle del tipo a mensola, e quelle a colonna.

Le prime per essere installate hanno bisogno di un supporto costituito dalle strutture esistenti (muri, pilastri, travi), le seconde invece vengono ancorate ad una colonna / pilastro metallico fissato alla pavimentazione.

Normativa gru a bandiera

Le gru a bandiera, l’utilizzo è disciplinato dal Titolo III del Dlgs 81/2008. Gli obblighi a carico di tali dispositivi sono gli stessi comuni a tutte le attrezzature di lavoro e, qualora non azionate a mano e se la portata è maggiore di 200 kg, sono soggette alle verifiche periodiche di cui all’art. 71 del Dlgs 81/2008.

Le modalità di effettuazione delle verifiche sono disciplinate dal DM 11 Aprile 2011, mentre occorre fare riferimento al Dlgs 81/2008 per tutti gli altri obblighi in materia.

L’obbligo di messa in servizio è previsto dal DM 11 aprile 2011. La denuncia va inoltrata all’Inail.

La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE (cioè immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996) sia per quelle non marcate CE.

Messa in servizio di gru a bandiera marcate CE

Dal 27 maggio 2019 tale comunicazione potrà essere effettuata solo per via telematica attraverso l’applicativo CIVA. L’Inail, dopo gli accertamenti di correttezza formale della documentazione ricevuta, provvederà al rilascio della matricola.

Messa in servizio di gru prive di marcatura CE

Per le gru più datate il processo di omologazione è più complesso, in quanto non è possibile denunciare l’apparecchio di sollevamento trasmettendo una semplice comunicazione. Infatti, il Ministero del lavoro con Circolare n. 77/1996 ha previsto ai fini dell’omologazione la trasmissione in fase di denuncia di specifica documentazione dell’apparecchio di sollevamento, costituita da:

-Elaborati grafici (disegno d’insieme e sezioni);

-Schemi funzionali impianti elettrici e/o fluidodinamici

-Estratto relazione di calcolo con indicazione della norma tecnica adottata (ovvero esplicitazione dei criteri di calcolo).

Tale documentazione dovrà essere firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.

La Prima verifica periodica

Completato l’iter di messa in servizio della gru a bandiera, è fondamentale procedere con la richiesta della prima verifica periodica.

Tale obbligo è previsto dall’art. 71 comma 11 del Dlgs 81/2008.

I Soggetti Abilitati alla verifica sono aziende private in possesso di specifica abilitazione all’esercizio delle funzioni di verifica, in aggiunta ai soggetti pubblici (Inail ovvero ASL/ARPA). L’abilitazione avviene con le specifiche previste dal DM 11 Aprile 2011.

A seguito della trasmissione del modulo di richiesta di prima verifica periodica può succedere che:

-L’Inail provvede ad effettuare direttamente le verifiche entro 45 giorni dalla richiesta;

-L’Inail entro 45 giorni comunica che non interverrà e l’incarico sarà affidato al Soggetto Abilitato;

-Decorrono i 45 giorni senza che Inail risponda, sarà quindi il Soggetto Abilitato ad eseguire la verifica.

La periodicità delle verifiche periodiche è triennale se alla data di verifica prevista la gru a bandiera ha un’età minore di 10 anni, biennale se superiore a 10 anni.

Fap srl, il sollevamento professionale e sicuro.

Siamo in grado di fornire qualsiasi tipo di prodotto per il sollevamento:

– Carriponte

– Gru a bandiera e a colonna

– Funi di acciaio

– Accessori sottogancio

Contattaci per avere maggiori informazioni: https://www.fapsrl.net/

Le Funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli Trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del Fabbricante.

Un terzo degli infortuni da utilizzo degli apparecchi di sollevamento avvengono in occasione della scelta degli accessori ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.

Dunque, è importante aumentare l’attenzione sulla scelta, uso e controllo degli accessori di sollevamento.

Con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 l’Italia ha recepito la Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) contenente diverse novità, fra queste quella di equiparare gli accessori di sollevamento e relativi componenti alle ‘macchine’ e quindi, come tali, devono, al momento dell’acquisto, ricevere la Dichiarazione di Conformità CE unitamente al Manuale d’uso e manutenzione ed essere sottoposti alle verifiche periodiche (la periodicità è indicata dal costruttore/fabbricante) e deve essere compilato il relativo Registro di Controllo che il costruttore fornisce assieme all’accessorio.

Quali sono gli obblighi e responsabilità dei fabbricanti di accessori del sollevamento?

-Per fabbricante s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità a suo nome;

-le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome;

– chiunque modifichi la destinazione d’uso di un prodotto in modo tale che siano applicabili requisiti essenziali diversi o che il prodotto venga sostanzialmente modificato o ricostruito, creando pertanto un prodotto nuovo, al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità, ha le stesse responsabilità del fabbricante;

– il fabbricante è il solo e unico responsabile della conformità del proprio prodotto personalmente sia che l’abbia immesso nel mercato a suo nome;

– il fabbricante ha la responsabilità di: progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nella o nelle direttive; eseguire la valutazione della conformità secondo le procedure fissate nella o nelle direttive”.

Quali sono le Tipologie di controllo degli accessori di sollevamento?

Le tipologie di controllo degli accessori di sollevamento sono:

– ispezione giornaliera: “ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in un’ispezione visiva o in test funzionali;

– ispezione frequente: ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di inattività);

– ispezione periodica: ispezione condotta sulla base dell’ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività)”.

I controlli condotti sull’attrezzatura devono essere riportati su apposito registro.

Due elementi di sospensione: funi e catene

– per le funi: “controllare lo stato di conservazione per valutarne l’eventuale degrado e risalire alle cause dello stesso, osservando con attenzione le parti della fune che si avvolgono sulle carrucole/pulegge e quelle in prossimità dei punti di fissaggio alle estremità. A tal fine un utile riferimento può essere rappresentato dalla norma UNI ISO 4309:2011, che offre i criteri di valutazione (per es.: conteggio dei fili rotti, aspetto e/o misurazioni, la gravità del deterioramento) per stabilire se una fune può rimanere in servizio in sicurezza oppure è necessario sostituirla”;

– per le catene: “evidenziare usura, pieghe, deformazioni, intagli, riduzione di sezione, allungamenti, con particolare attenzione alle zone di contatto tra le maglie, alle zone di contatto con le noci e con i rocchetti, nonché ai punti di fissaggio ai capo catena realizzati con spine. Un utile riferimento per i controlli delle catene è rappresentato dalla norma UNI EN 818-7:2008”.

Per il controllo Accessori di Sollevamento contattaci.

I nostri Tecnici specializzati eseguono le attività di controllo adottando le disposizioni contenute nelle UNI ISO 4309:2011 e s.m.i.

Il controllo prevede il censimento iniziale delle attrezzature ed il successivo rilascio della scheda di manutenzione dell’attrezzatura.

Per maggiori info: www.fapsrl.net/portfolio-articoli/controllo-accessori-di-sollevamento

Le prove di carico fanno emergere problemi non visibili tramite indagini visive e controlli non distruttivi; sono fondamentali per individuare la reazione della struttura dell’impianto di sollevamento in condizioni quasi statiche e dinamiche e di massimo carico, quindi nella situazione più sfavorevole fra quelle possibili.

La Prova di Carico serve a verificare l’apparecchiatura di sollevamento. Durante la prova viene sollevato il “carico massimo di utilizzo” dell’apparecchio. Tale operazione deve essere periodicamente ripetuta durante tutto l’arco di vita della macchina e deve essere compiuta con carichi nominali o maggiorati.

La Prova di Carico: a cosa serve?

La Prova di Carico è necessaria:

-In fase di messa in servizio: la prova verifica la resistenza strutturale, la deformazione, la taratura del limitatore di carico e la tenuta delle parti frenanti;

-In fase di manutenzione: la tenuta delle parti frenanti;

-In fase di ispezione supplementare (Decennale e/o Ventennale): la resistenza strutturale, la deformazione e la tenuta delle parti frenanti;

-In fase di verifica periodica dell’attrezzatura e il mantenimento dei RES ovvero i Requisiti Essenziali di Sicurezza.

La Prova di Carico: Quali carichi sono necessari?

Il carico necessario alla prova varia in funzione al tipo d’intervento:

-Durante la MESSA IN SERVIZIO un “carico massimo di utilizzazione” pari alla portata massima dell’apparecchio al quale aggiungere in momenti diversi:

  • Un carico supplementare (+25%) oltre al nominale per la prova STATICA;
  • Un carico supplementare (+10%) oltre il nominale per la prova DINAMICA.

-Durante la MANUTENZIONE, le ISPEZIONI SUPPLEMENTARI e la VERIFICA PERIODICA un “carico massimo di utilizzazione” pari alla portata massima dell’apparecchio.

La Prova di Carico: quando eseguirla?

Il costruttore.

Il costruttore di apparecchi di sollevamento industriale deve indicare nel libretto di uso e manutenzione la periodicità minima degli interventi di manutenzione. La maggior parte dei costruttori indica di eseguire la verifica delle parti frenanti, pertanto di fare la prova di carico, almeno ogni anno.

Il manutentore.

Il personale impegnato nella manutenzione e nei controlli degli apparecchi di sollevamento, seguito quanto stabilito dal costruttore, dovrà verificare in accordo con il datore di lavoro ed in base all’utilizzo effettivo delle macchine se è il caso d’intensificare o meno le verifiche e pertanto le prove di carico.

L’utilizzatore.

Colui che utilizza e/o proprietario dell’apparecchio di sollevamento dovrà avere cura di far espletare da personale specializzato con provata esperienza nel settore lo svolgimento delle prove di carico. Inoltre è compito del medesimo rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 allegato VI e far verificare periodicamente la macchina da un ispettore accreditato per l’attestazione del mantenimento dei RES.

Fap Srl, presente da decenni nel mercato della vendita di materiale e accessori per il sollevamento industriale, mette a vostra disposizione la propria esperienza! Le principali attività sono quelle della progettazione, della vendita e dell’installazione di Gru, Carriponte e di tutti quegli accessori sotto-gancio utili alla movimentazione dei carichi pesanti.

Vuoi avere maggiori informazioni? https://www.fapsrl.net/prodotti-per-il-sollevamento-industriale/

“Le Funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli Trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del Fabbricante.”

I controlli degli accessori sotto gancio sono previsti per legge dal D.Lgs 81/08 art. 71 comma 8 e all.to VI punto 3.1.2 (verifiche trimestrali) quindi nella verifica della conformità di tutti gli accessori collegati per il sollevamento definiti comunemente “sotto gancio”.

Le verifiche delle attrezzature sotto gancio presenti nei luoghi di lavoro, deve essere effettuata con cadenza trimestrale, da personale formato, e sono rivolte a tutte le imprese che utilizzano accessori per il sollevamento quali: catene, tiranti in fune, braghe, fasce, bilancini, golfari, grilli, funi ecc.

La verifica consiste nel controllo visivo degli accessori con rilascio del verbale periodico di controllo, eventuale fornitura ricambi “CE” conformi in caso di necessità.

Ogni attrezzatura di sollevamento ha la propria scheda, dove viene riportata la data delle verifiche con l’esito e con gli eventuali interventi effettuati.

La scheda consente di avere sotto controllo lo stato di tutte le attrezzature oggetto di verifiche trimestrali, permette di programmare le verifiche delle attrezzature e trasmette un’immagine di efficacia e di efficienza nei confronti degli ispettori preposti al controllo delle attrezzature di sollevamento.

Inoltre, nel caso di usure ripetitive di determinati elementi, un corretto sistema di verifiche consente di individuarne le cause e adottare i provvedimenti al fine di prolungarne la vita lavorativa aumentandone il grado di sicurezza.

Modalità di intervento

-Verifica dell’attrezzatura direttamente presso l’azienda richiedente;

-Censimento ed ispezione dell’attrezzatura secondo le normative vigenti, le procedure interne di qualità e le indicazioni del costruttore.

-Verifica della conformità e presenza di eventuali cartellini indicanti il numero di certificazione del prodotto.

-Compilazione del report con l’esito del controllo.

Perché scegliere Fap Srl?

La nostra Azienda, forte della sua esperienza, esegue servizi di verifica trimestrale e assistenza alle attrezzature di sollevamento sotto gancio, in merito agli adempimenti dettati delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (Dlgs. 626/94, D.P.R. 459/96, D.P.R. 547/55 norme unificate nel T.U. Dlgs. 81/08).

Il controllo prevede esattamente il censimento iniziale delle attrezzature ed il successivo rilascio della scheda di manutenzione dell’attrezzatura dei sistemi di sollevamento (sotto gancio) presenti nei luoghi di lavoro.

LA SICUREZZA È SEMPRE IN PRIMO PIANO!

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