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In generale, i parapetti di sicurezza sono progettati per evitare cadute accidentali, ridurre i rischi e migliorare la sicurezza delle persone che utilizzano tali aree sopraelevate.

Quello che comunemente viene chiamato parapetto anticaduta è un dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto, per cui ha lo scopo di salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza. I parapetti anticaduta permanenti rientrano nella categoria dei dispositivi di protezione collettivi (DPC), a cui la normativa vigente dà importanza prioritaria rispetto a qualsiasi altro sistema anticaduta che preveda l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI). Questa predilezione verso i DPC è giustificata dal semplice fatto che essi garantiscono un maggior livello di sicurezza.

Basti pensare alla modalità di lavorazione in quota nel caso di presenza di parapetto perimetrale alla copertura: l’operatore potrà lavorare in sicurezza senza la necessità di doversi collegare a dispositivi di ancoraggio, eliminando così il fattore di rischio dell’utilizzo dei dispositivi individuali da parte dell’utilizzatore.

Non meno importante è il fatto che questo dispositivo protegge chiunque debba salire in copertura, senza limite di numero operatori, a differenza di un sistema anticaduta con ancoraggi che protegge un numero ridotto di persone.

Di quale tipologia hai bisogno?

In commercio esistono molte tipologie e configurazioni di parapetto in base alla modalità di fissaggio.

Per sapere quale tipologia di parapetto si adatta alle tue esigenze, elenchiamo di seguito le situazioni più ricorrenti:

  • coperture piane con fissaggio interno o esterno su veletta;
  • coperture piane con fissaggio su solaio di copertura;
  • coperture piane con fissaggio su parete esterne;
  • coperture piane con fissaggio su cordolo perimetrale;
  • coperture piane metalliche

Per saperne di più contattaci oppure visita il nostro sito.

L’introduzione del paranco ha rappresentato il punto di svolta, visto che si tratta di una macchina semplice che dà la possibilità di sollevare anche i carichi più pesanti riducendo lo sforzo al minimo. Ovviamente nel corso degli anni questo strumento si è evoluto ed oggi è possibile trovarne diverse tipologie.

La divisione più importante è quella tra paranchi manuali e paranchi elettrici, ma se si considerano altri fattori è possibile distinguere ulteriori tipologie. I paranchi a catena possono essere sia manuali che elettrici: le loro carrucole sono collegate da una catena, in modo da rendere più semplice il carico merci. Nei paranchi a fune, invece, le carrucole sono collegate da una fune: solitamente sono manuali ed hanno il vantaggio di essere pratici e compatti.

Il funzionamento dei paranchi a catena è abbastanza semplice, lo spostamento dei carichi avviene grazie alla catena presente sul paranco che passando sulle due carrucole fa demoltiplicare il peso sulla catena di sollevamento e quindi permette di diminuire lo sforzo di carico.

Quali tipologie di paranchi a catena ci sono in commercio?

In commercio sono disponibili diverse tipologie di paranchi a catena, ogni tipologia è adatto ad esigenze specifiche.

Paranchi manuali

Il paranco manuale funziona molto bene ma richiede precisione e tempi leggermente più lunghi di sollevamento rispetto al modello elettrico. È preferibile utilizzarlo sporadicamente o quando non si ha la possibilità di avere a disposizione la corrente elettrica.

Paranchi elettrici

I paranchi elettrici sono invece i modelli che vengono generalmente impiegati di più, in quanto sfruttano la corrente elettrica per sollevare il peso ed assicurano potenza e rapidità senza alcuno sforzo. Tra i paranchi elettrici a catena possiamo trovare modelli diversi che cambiano in base a tipo di carico da sollevare, in base alla velocità e al tipo di gancio.

Paranchi ad aria compressa

I paranchi ad aria sono paranchi di sollevamento che funzionano proprio grazie all’utilizzo dell’aria compressa e si prestano bene per l’utilizzo in zone soggette a pericolo di esplosione o in ambienti “sterili” come ad esempio nelle industrie alimentari.

Stai cercando un paranco o hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci!

In caso di impianti obsoleti vale la pena valutare la possibilità di modernizzare il proprio carroponte, eseguendo le attività necessarie per ripristino completo della macchina nel pieno rispetto delle norme vigenti, rendendolo funzionale alle proprie esigenze, risparmiando.

Modernizzare il proprio carroponte può risultare così la scelta più economica prima di passare alla sostituzione dello stesso. Vecchi o inadeguati impianti possono essere, dunque, riconvertiti ad attuali esigenze.

In questo caso, ci troviamo a procedere al revamping del carrello del carroponte, alla Centrale Enel Arezzo, un’operazione comunque complessa, che richiede macchinari specifici e personale preparato e competente.

Quando parliamo di “REVAMPING”, intendiamo tutti quegli interventi di ristrutturazione generale, con interessamento di tutte le parti, o solamente alcune, dell’impianto di sollevamento, che hanno come scopo quello di elevare il livello prestazionale del carroponte e/o della gru al massimo, similmente ad un prodotto nuovo.

Per svolgere questo revamping, abbiamo dapprima eseguito un’attenta diagnosi che riguarda il carroponte, e proseguito con lo smontaggio delle componenti dell’impianto esistente, ovvero il carrello del carroponte.

L’intervento è stato portato a termine con successo grazie ad interventi mirati! Con i mezzi idonei e il personale addestrato i risultati sono garantiti.

Gli specialisti di Fap Srl possono migliorare l’efficienza dei vostri impianti, la portata e adeguarli alle norme di sicurezza vigenti.

Per saperne di più visitate il nostro sito:

www.fapsrl.net/portfolio-articoli/revamping/

Le Gru a Ponte o Carroponte si distinguono in monotrave e bitrave (a seconda dell’uso e delle portate). Quando utilizzare l’uno o l’altro?

La differenza del monotrave con quello bitrave consiste innanzitutto nell’elemento di supporto all’argano o al paranco. Infatti, se nel primo caso è presente una sola trave, nel secondo ne sono presenti due per lo scorrimento dell’organo di sollevamento.

Dunque, il numero di travi è il primo fattore discriminante tra le due tipologie.

Inoltre, il carroponte monotrave è maggiormente indicato per carichi (relativamente) più leggeri, rispetto al bitrave che ha una capacità di carico fino a sei volte maggiore. In particolare, nel primo caso la portata massima di sollevamento ammonta a carichi di dieci tonnellate, con la possibilità di raggiungere un’altezza massima di venticinque metri. Il bitrave, invece può sollevare anche sessanta tonnellate di peso, talvolta anche oltre, ad un’altezza di trentadue metri.

Il bitrave viene impiegato maggiormente nelle grandi superfici e può operare su più vie di corsa; il suo utilizzo ha luogo in contesti che necessitano di prestazioni più avanzate, come nel caso della movimentazione industriale di carichi maggiormente pesanti.

Dunque, concludendo, i due tipi di carroponte differiscono per caratteristiche strutturali e funzionali, nonché per le principali destinazioni d’uso.

Dunque, quando è meglio utilizzare un carroponte bitrave piuttosto di uno monotrave?

La scelta dipende dalla portata e scartamento, inoltre lo si sceglie per aumentare la corsa gancio e per applicazioni speciali.

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Il registro di controllo “racconta” essenzialmente la storia di ogni singola gru.

Il “registro della gru” costituisce un vero e proprio “curriculum vitae” dettagliato della gru. Documenta, in ordine cronologico, (data, nome, firma) tutti gli interventi di manutenzione eseguiti sulla gru (ispezione/controllo, revisione, riparazione), qualsiasi fatto od evento particolare avvenuto all’impianto di sollevamento.

Insomma, fornisce un’idea complessiva e immediata di tutti gli interventi di manutenzione a cui è stata sottoposta, nel corso degli anni.

A CHI SPETTA IL COMPITO DI TENERE AGGIORNATO IL REGISTRO?

Dopo che l’azienda incaricata dell’installazione ha terminato di effettuare il primo montaggio e ha rilasciato il verbale di idoneità all’utilizzo della gru, il registro di controllo dovrà essere aggiornato da colui che materialmente ha il possesso della macchina, che sia il proprietario o l’utilizzatore. È buona norma fare una copia del registro e tenere anch’essa aggiornata. In caso di qualsiasi controllo, però, l’originale deve sempre essere mostrato, debitamente compilato, alle autorità che ne facciano eventualmente richiesta.

Inoltre, i controlli devono sempre essere aggiornati in forma scritta ed è necessario conservare quelli degli ultimi tre anni a disposizione degli organi di vigilanza, come da art. 71 comma 9 D.lgs 81/08.

COSA SUCCEDE IN CASO DI SMARRIMENTO DEL REGISTRO DI CONTROLLO?

Se si perde il registro, bisogna ricostituirlo tramite apposito formulario, da richiedere all’azienda che effettua l’assistenza degli apparecchi di sollevamento. Bisogna quindi cercare di ricostruire gli eventi nell’ordine cronologico in cui essi hanno avuto luogo, attraverso i verbali dei vari interventi realizzati sulla macchina.

Fap srl è presente da decenni nel mercato della vendita di materiale e accessori per il sollevamento industriale, distinguendosi per la sua professionalità ed il suo impegno.

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La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE sia per quelle non marcate CE.

La gru a bandiera è una tipologia di apparecchio di sollevamento molto diffuso nelle piccole e medie imprese, nel settore della metalmeccanica e non solo.

In commercio ci sono due tipologie di gru a bandiera:

quelle del tipo a mensola: per essere installate hanno bisogno di un supporto costituito dalle strutture esistenti (muri, pilastri, travi);

e quelle a colonna: vengono ancorate ad una colonna / pilastro metallico fissato alla pavimentazione.

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Messa in servizio della gru a bandiera

La comunicazione di messa in servizio (cosiddetta “denuncia”) è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE (cioè immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996) sia per quelle non marcate CE.

Messa in servizio di gru a bandiera marcate CE

L’obbligo di messa in servizio è previsto dal DM 11 aprile 2011. La denuncia va inoltrata all’Inail. Dal 27 maggio 2019 tale comunicazione può essere effettuata solo per via telematica attraverso l’applicativo CIVA. Inail, dopo gli accertamenti di correttezza formale della documentazione ricevuta, provvederà al rilascio della matricola.

Messa in servizio di gru prive di marcatura CE

Per le gru più datate il processo di omologazione è più complesso, in quanto non è possibile denunciare l’apparecchio di sollevamento trasmettendo una semplice comunicazione. Infatti il Ministero del lavoro con Circolare n. 77/1996 ha previsto ai fini dell’omologazione la trasmissione in fase di denuncia di specifica documentazione dell’apparecchio di sollevamento, costituita da:

-Elaborati grafici (disegno d’insieme e sezioni);

-Schemi funzionali impianti elettrici e/o fluidodinamici

-Estratto relazione di calcolo con indicazione della norma tecnica adottata (ovvero esplicitazione dei criteri di calcolo).

Tale documentazione dovrà essere firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.

L’obbligo di denuncia degli apparecchi ante CE deriva dal DM 12.09.1959 all’art. 7

“i datori di lavoro, utenti di (omissis…) gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono farne denuncia all’ufficio competente per territorio dell’Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. (omissis..)” ed è stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 23/2012. Decreto successivamente richiamato nella prima Direttiva Macchine (DPR 459/1996) con l’art.11:

“Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al DM 12.09.1959, messe in servizio successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, ha l’obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell’ISPESL dell’avvenuta installazione della macchina“.

L’attribuzione del numero di matricola

Dopo il ricevimento e controllo formale della documentazione l’INAIL provvederà a rilasciare numero di matricola della gru. Tale identificativo non va confuso con il numero di fabbrica dell’apparecchio di sollevamento, spesso ed impropriamente chiamato “matricola”.

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Quali sono gli accessori dei paranchi per gru?

Gli accessori dei paranchi per gru sono:

PULSANTIERA. La pulsantiera di comando viene fornita in dotazione con tutti i paranchi elettrici. Essa è collegata direttamente al paranco e consente l’azionamento dei comandi di salita/discesa e l’eventuale traslazione con carrello elettrico. La pulsantiera è sempre dotata di pulsante di arresto di emergenza a fungo. Il cavo della pulsantiera può essere di tipo autoportante o con cavo spiralato in abbinamento a sollevatori a ventosa.

RADIOCOMANDO O TELECOMANDO. Il radiocomando per l’azionamento a distanza del paranco è disponibile come optional su ogni paranco elettrico; questo per consentire all’operatore di spostarsi liberamente all’interno dell’area di lavoro senza il vincolo del cavo elettrico.

PARANCO CON CARRELLO. Quando si parla di paranco scorrevole, si intende che il paranco è corredato di carrello.

CARRELLI PER PARANCHI MANUALI

CARRELLO A SPINTA. Movimentazione manuale tirando la catena o spingendo il carico.

CARRELLO MECCANICO A CATENA. Movimentazione tramite catena di manovra per esercitare un maggiore controllo sulla traslazione dei carichi.

CARRELLI PER PARANCHI ELETTRICI

CARRELLO A SPINTA. Movimentazione manuale tirando o spingendo il carico.

CARRELLO MECCANICO A CATENA. Movimentazione tramite catena di manovra per esercitare un maggiore controllo sulla traslazione dei carichi pesanti.

CARRELLO MOTORIZZATO. Traslazione motorizzata per maggiore comodità e in presenza di carichi pesanti. Con questa configurazione è possibile raggiungere aree scomode e permettere una movimentazione orizzontale ad ampio raggio accorciando i tempi.

SACCO PORTA-CATENA. Disponibile in plastica, in tela o in acciaio.

INVERTER. Qualora fosse richiesta una movimentazione dolce e un pieno controllo del carico, è possibile installare l’inverter, che consente partenze e arresti dolci sia sul sollevamento, sia sulla traslazione.

CARRELLO RIBASSATO A INGOMBRO RIDOTTO. È la soluzione ideale per sfruttare tutto lo spazio disponibile in altezza ottimizzando la corsa del gancio. Attraverso alcune carrucole viene ottimizzata la posizione del gancio ed è disponibile nella versione con carrello sia manuale che elettrico.

Fap Srl è presente da decenni nel mercato della vendita di materiale e accessori per il sollevamento industriale: le sue principali attività sono quelle della progettazione, della vendita e dell’installazione di Gru, Carriponte e di tutti quegli accessori sottogancio utili alla movimentazione dei carichi pesanti.

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Il corso gru a torre è un corso di formazione teorico-pratico obbligatorio per gli operatori di apparecchi di sollevamento

La gru a torre è una delle attrezzature di lavoro più importanti che possiamo trovare all’interno dei cantieri per il sollevamento e la movimentazione aerea dei carichi.

Esistono due tipi di gru a torre:

-gru a rotazione bassa: sono tutti gli apparecchi in cui la rotazione del braccio avviene al piede, vicino all’appoggio a terra degli stabilizzatori;

-gru a rotazione alta: sono invece gli apparecchi in cui la rotazione del braccio avviene in alto, nel punto in cui il braccio si innesta con la torre.

Per utilizzare entrambe, è necessario che tutti gli operatori effettuino un’attività di formazione ed addestramento; è compito del Datore di Lavoro organizzare e formare i propri lavoratori durante l’orario di lavoro.

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La formazione degli operatori

La durata della prima formazione è di 12 ore, di cui 8 di modulo tecnico e 4 di addestramento pratico per la sola rotazione bassa o alta; è possibile effettuare un’unica formazione che consente di abilitare gli operatori sia all’utilizzo della gru a rotazione bassa, che a quella a rotazione alta, ma la durata complessiva della formazione diventa di 14 ore.

L’intera formazione ha una validità di 5 anni dalla data di emissione dell’attestato e potrà essere rinnovata per altri 5 anni, mediante la frequentazione di un corso d’aggiornamento di 4 ore.

Il corso di formazione può essere tenuto solo da soggetti con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure da soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni, nella formazione per le specifiche attrezzature di lavoro entrambi accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

Oltre a questi, possono erogare la formazione anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature, gli ordini o collegi professionali, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici dell’attrezzatura, gli enti bilaterali o le scuole edili.

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Nel corso degli anni abbiamo selezionato una serie di Partner con cui lavoriamo a stretto contatto. I fornitori vengono attentamente selezionati attraverso un confronto tecnico-qualitativo costante.

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Il controllo delle attrezzature di sollevamento deve essere eseguito da personale competente.

Il D. Lgs 81/08, al comma 8 dell’Art. 71, stabilisce che gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

L’obbligo riguardo la manutenzione e conservazione dei macchinari di sollevamento in condizioni di efficienza ai fini della sicurezza è in capo al datore di lavoro.

Le norme tecniche internazionali forniscono indicazioni a supporto del Datore di Lavoro per la corretta gestione in sicurezza degli apparecchi di sollevamento e per l’esecuzione dei controlli di tali attrezzature.

Le competenze richieste per le persone che effettuano gli interventi tecnici di controllo periodico e straordinario, ovvero dopo interventi di modifica o riparazione sostanziale di meccanismi o parti strutturali di una gru (tali competenze nulla hanno a che vedere con le specifiche qualifiche previste per gli ispettori degli Organismi Terzi incaricati delle ispezioni di cui al comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs 81/08 e per le qualifiche e competenze sono state stabilite dal legislatore nazionale nel DM 12 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) sono stabilite dalla norma UNI ISO 23814:2012 “Apparecchi di sollevamento- Requisiti relativi alle competenze per ispettori di gru”.

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NORMA UNI ISO 23813:2012

Nell’appendice A della norma UNI ISO 23813:2012 è riportata una lista di controllo per una corretta procedura di controllo, verifica ed esecuzione di operazioni di sollevamento da parte della “Persona designata”.

L’appendice A raccomanda la specializzazione dell’incaricato dei controlli per varie categorie di gru (mobili, a torre, a ponte, ecc.);

L’appendice B fornisce indicazioni circa i criteri di conoscenza per le varie parti della gru da ispezionare.

Un’altra fondamentale norma di supporto al personale qualificato per l’esecuzione delle verifiche degli apparecchi di sollevamento è la UNI ISO 4309:2019 che definisce criteri di controllo delle funi di acciaio in servizio sugli apparecchi di sollevamento. Essa elenca i criteri per lo scarto che devono essere applicati per garantire un utilizzo sicuro degli apparecchi di sollevamento.

Per quanto riguarda invece la gestione, da parte di personale qualificato, dei controlli supplementari per valutare la vita residua di un apparecchio di sollevamento, la ISO 12482 fornisce metodologie per determinare il periodo di funzionamento sicuro dei meccanismi di sollevamento di serie.

Fap Srl effettua controllo degli impianti di sollevamento:

i nostri Tecnici specializzati eseguono le attività di controllo adottando le disposizioni contenute nelle UNI ISO 4309:2011 e s.m.i.

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Ogni lavoratore rappresenta una risorsa essenziale per qualsiasi azienda, motivo per cui deve essere tutelato da eventuali rischi connessi alla sua mansione.

La formazione sulla sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro oltre ad essere un dovere, è anche un diritto per ogni lavoratore.

Il lavoratore deve essere informato su tutti i possibili rischi connessi alla propria attività, essere istruito sull’utilizzo delle attrezzature e conoscere le procedure di prevenzione attuate dall’azienda.

Inoltre, la formazione sulla sicurezza sul lavoro garantisce:

le competitività dell’azienda; il lavoratore che viene sottoposto a formazione periodica, accrescerà le sue competenze professionali e si sentirà sempre più motivato a dare il meglio sul lavoro;

la consapevolezza di prevenire incidenti; attraverso i corsi sulla sicurezza sul lavoro, ogni dipendente sarà consapevole dei rischi e maggiormente preparato ad affrontarli;

il calo di incidenti e infortuni sul lavoro; soltanto chi è a conoscenza di un rischio, è in grado di evitarlo; può anche succedere che dietro alle mansioni più semplici, si possano nascondere dei rischi.

FAP srl è conosciuta nel settore per l’organizzazione e lo svolgimento di Corsi di Formazione Continua, volti a qualificare Figure Professionali specifiche.

Elenco dei corsi organizzati

Addetto ai Lavori in Quota e DPI di 3a Categoria

Progettista qualificato Linee Vita

Installatore qualificato Linee Vita

Ambienti Confinati

Addetto a Sistemi di Accesso e Posizionamento su Fune

Per maggiori info, contattaci:

https://www.fapsrl.net/portfolio-articoli/formazione-e-addestramento/