Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante ai sensi del D.Lgs. 81/08, all. 6, punto 3.1.2.
La Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) definisce come accessori di sollevamento i “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento”. Appartengono alla categoria di accessori di sollevamento: catene, tiranti in fune metallica, fasce, ecc.
Le funi e le catene vanno verificate, per legge, ogni 3 mesi.
Questa verifica, periodica obbligatoria, deve essere effettuata, non solo dal proprietario del mezzo di sollevamento ma anche dall’utilizzatore della stessa.
La verifica delle funi deve essere effettuata da personale qualificato a svolgere questa attività: a meno che non si dimostri che personale interno all’azienda abbia ricevuto una formazione professionale adeguata a qualificare la persona allo scopo, non potrà essere il proprietario o l’utilizzatore a certificare la corretta esecuzione della verifica.
Resta comunque la circostanza che, se la verifica viene effettuata da personale interno all’azienda, anche se qualificato, la responsabilità in caso di incidente resta in capo all’azienda proprietaria/utilizzatrice del mezzo di sollevamento.
Invece, se la verifica delle funi venisse affidata a società terza la responsabilità verrebbe assunta da quest’ultima nel momento in cui rilascia la dichiarazione di corretta esecuzione della verifica con i relativi giudizi.
In questo caso, l’unica responsabilità che permane in capo alla proprietaria/utilizzatrice è di verificare le credenziali della società a cui si affida la verifica (ad esempio: non si potrà pretendere di essere liberati da responsabilità se si è fatto visionare le funi da società che non ha come oggetto della propria attività l’assistenza ai mezzi di sollevamento).
L’avvenuta verifica va annotata da colui che ha la disponibilità della macchina, nel registro di controllo sulla base della dichiarazione rilasciatagli dal tecnico competente (su richiesta dell’organo di vigilanza, dovrà comunque essere in grado di esibire la dichiarazione della persona/società che ha eseguito la verifica).
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